Principio espresso: le clausole negoziate per un uso generalizzato, non contenedo informazioni riservate del cliente, sono soggette alla tutela che la direttiva comunitaria 93/13 riserva ai consumatori con le regole contro gli abusi del mercato.
Con la Sentenza n. C537/13 Sezione Nona depositata il 15 gennaio, la Corte di Giustizia Ue introduce questo nuovo orientamento affermando che la direttiva comunitaria 93/13/CEE del Consiglio Europeo, e concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, va applicata anche ai contratti standard dei servizi di assistenza legale stipulati da un avvocato per l’assistenza di una persona fisica che agisca per la tutela di diritti di natura personale e non nell’esercizio della propria attività professionale.
La Corte pone l’accento sull’elemento della buona fede nella regolazione degli interessi in causa i quali vanno valutati tenendo conto delle rispettive posizioni di forza delle parti. In questo senso il professionista può soddisfare il requisito della buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte.
Continua la Corte con l’affermare come:” (…) escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 i numerosi contratti stipulati dai con le persone che esercitano libere professioni, che si caratterizzano per l’indipendenza e gli obblighi deontologici ai quali tali prestatori sono soggetti, priverebbe l’insieme di tali della tutela accordata da detta direttiva.” Infatti: “Le clausole contrattuali che sono state oggetto di negoziato individuale, segnatamente quelle che sono predisposte per un utilizzo generalizzato, non contengono, in quanto tali, informazioni personalizzate relative ai clienti degli avvocati la cui rivelazione potrebbe minacciare il segreto della professione di avvocato. E’ ben vero che la formulazione specifica di una clausola contrattuale, in particolare quella vertente sulle modalità degli onorari dell’avvocato, potrebbe eventualmente rivelare, perlomeno incidentalmente, taluni aspetti dei rapporti tra l’avvocato e il suo cliente che dovrebbero restare segreti. Una clausola del genere, tuttavia, sarebbe negoziata individualmente e, di conseguenza,(..) sarebbe sottratta all’applicazione della direttiva 93/13.” Pertanto la Corte conclude con l’affermare che:” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale“.
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Quando la comunicazione ex art. 36bis del Dpr 600/73 non arriva, la cartella è salva, ma non si applicano le sanzioni
Questa la decisione emessa da una sezione della CTP di Roma che, conformandosi all’orientamento in materia, ha ritenuto valida la cartella esattoriale, pur in mancanza della ricezione, da parte del contribuente, della comunicazione ex art. 36bis Dpr 600/73, riducendo però le sanzioni in cartella applicate per omesso adempimento a seguito della comunicazione predetta.
Sanzioni che nel caso di adempimento a seguito della sola comunicazione sono pari al 10%, elevandosi al 30% in caso di somme iscritte a ruolo in cartella.
L’orientamento dei Giudici Tributari è stato quello di ritenere non necessaria ai fini dell validità della cartella la preventiva comunicazione di irregolarità, la quale non va intesa come atto prodromico alla iscrizione a ruolo, ma come semplice informativa di elementi che il contribuente già conosce e può ben verificare tramite il confronto tra il dichiarato ed il corrisposto al fisco.
Sono invece state ridotte le sanzioni in quanto si è giustamente valutato che non può farsi ricadere sul contribuente una inefficienza del sistema, applicando direttamente sanzioni al 30%, anziché al 10%.
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Il Tribunale di Milano tutela Cuba ed il suo rum
Nel giudizio tra due case produttrici di rum (parte attrice cubana e parte convenuta dominicana) e le relative distributrici italiane, il Tribunale di Milano -Sezione specializzata in materia di impresa- chiamato a decidere in tema di segni distintivi e tutela della indicazione geografica, ha affermato che la tutela dell’indicazione geografica è finalizzata tanto a garantire specifiche qualità del prodotto, quanto a proteggere tutte le potenzialità evocative veicolate dal suo uso, sicché appare sufficiente che il bene non provenga da quel territorio per determinarne la violazione, indipendentemente dalla sua pari o financo superiore qualità;
Pertanto anche se il rum non è un prodotto esclusivo dell’isola di Cuba, il riferimento a Cuba in relazione a tale prodotto veicola suggestioni emozionali e comunicative oltre che la qualità propria del prodotto stesso; ciò per effetto della combinazione di fattori naturali ed umani (il pregio della canna da zucchero cubana, l’ esperienza dei “maestri roneros”, le particolari tecniche d’invecchiamento) e delle campagne pubblicitarie delle stesse attrici, che avrebbero peraltro contribuito al fenomeno sociale dei cocktail a base di rum cubano, ricollegati all’immagine sensuale ed esotica dall’isola caraibica; peraltro, secondo un sondaggio prodotto dalle attrici, una percentuale rilevante di consumatori riterrebbe che la provenienza da Cuba di un rum ne costituisca un pregio rilevante ai fini della scelta di acquisto;
•ciò detto, le condotte delle convenute sarebbero state “univocamente indirizzate” a suggerire ai consumatori che il rum M. fosse originario di Cuba, ai fini di un accreditamento di massa del prodotto; particolarmente ingannevole sarebbe stata l’espressione “Espiritu de Cuba”/”The Spirit of Cuba”, usata anche nella campagna promozionale in associazione ad immagini di Cuba;
•con riguardo alle altre utilizzazioni del termine “Cuba” nelle etichette e nelle bottiglie, le convenute avrebbero assegnato una rilevanza grafica e dimensionale al termine “Cuba” del tutto sproporzionata, posizionandolo al centro del collo della bottiglia ed evidenziandolo ulteriormente con una cerchiatura, con l’effetto di trasformarlo nell’unico riferimento percepibile dal consumatore; persino la dicitura “formula original de Cuba”, in sé veridica, presentando il termine “Cuba” in colori più evidenti ed attraenti (oro) e, soprattutto, dimensioni sproporzionate rispetto al resto dell’indicazione, avrebbe finito con il veicolare il significato inveritiero del luogo di attuale produzione.
Il Tribunale ha quindi inibito alle convenute l’uso dell’espressione “Espiritu de Cuba” sia nella campagna promozionale che impressa sul vetro o sulla confezione della bottiglia, nonché l’utilizzazione del termine Cuba con rilevanza grafica e dimensionale sproporzionata.
Fonte:www.diritto24.ilsole24ore.com
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Emendamento del Governo alla Legge di Stabilità per abbattere alcuni dei tanti privilegi della Legge Fornero
La Commissione Bilancio è chiamata a votare un emendamento presentato dal Governo alla Legge di Stabilità che, se approvato, servirà a sanare uno dei tanti privilegi introdotti dalla Legge Fornero per i soliti noti.
Ad oggi la riforma Fornero permette solo ad alcune categorie (ad esempio dirigenti, magistrati e docenti universitari) di restare al lavoro oltre il limite della pensione di anzianità maturando i requisiti per incassare un assegno anche superiore all’ultimo stipendio. Se l’emendamento dovesse passare, cancellerebbe questa possibilità, sancendo che “l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato” con le regole precedenti alla riforma Fornero. In questo modo il Governo limiterebbe l’assegno all’80% dell’ultimo stipendio per queste categorie. La previsione normativa, se introdotta, non avrebbe però efficacia retroattiva in quanto dovrebbe quindi applicarsi solo alle pensioni erogate a partire dal primo gennaio 2015, giorno di entrata in vigore della manovra.
E’ all’esame anche un secondo emendamento che eliminerebbe le penalizzazioni che la Riforma Fornero prevede per chi va in pensione prima di aver compiuto i 62 anni, pur avendo maturato i requisiti contributivi. Anche in questo caso il beneficio sarebbe operativo dal primo gennaio 2015 e sarebbe valido soltanto per i soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva “entro il 31 dicembre 2017“.
Restano però ancora da sciogliere per Governo e maggioranza i nodi principali: la riformulazione dei tagli da 4 miliardi alle Regioni, la tassazione dei fondi pensione e l’introduzione di una imposta unica comunale. Per questi aspetti si rimanda tutto all’esame del Senato.
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IVAFE : la nuova normativa in vigore
IVAFE – Imposta sul valore per i prodotti finanziari all’estero
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.
La legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161), ha determinato in questo modo l’oggetto del tributo ed è in vigore dal 25 novembre 2014. Precedentemente, il riferimento era costituito dalle “attività finanziarie detenute all’estero”.
– L’Agenzia delle Entrate indica i parametri per la base imponibile e le aliquote.
L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all’1 per mille annuo per il 2012, all’1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.
Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso.
Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
-L’Agenzia delle Entrate indica i parametri per versamento e dichiarazione
Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
- “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
- “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”
In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati, a partire dal 2014, nel quadro RW. Precedentemente, il contribuente era chiamato a compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.
Gli incentivi fiscali previsti per la negoziazione assistita richiedono copertura fiscale? Ipotizzato nuovo aumento del contributo unificato
In Italia la Giustizia è sempre più per ricchi.
Previsto ancor un aumento del contributo unificato per trovare la copertura agli incentivi fiscali che si vorrebbero inserire per incentivare la negoziazione assistita.
Questo quanto sarebbe allo studio della nuova ed ennesima riforma della Giustizia.
Così l’incentivo fiscale -promesso come una agevolazione per il cittadino- in realtà si tradurrà ancora una volta in un sacrificio per il cittadino medesimo.
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Con il Tfr in busta paga, quale destino per i fondi previdenziali?
E’ cauto, ma accorto il rilievo che l’ex Ministro Treu ( oggi Commissario Inps) ha svolto in merito alle negative ripercussioni che il TFR in busta paga potrebbe avere sulla previdenza integrativa.
Alla luce di questi timori si richiamano riflessioni più accorte sul sistema della previdenza integrativa che, appena nato, rischia di collassare se non verranno poste misure di sostegno che compensino le carenze derivanti dal mancato afflusso del Tfr, se questo finirà nella busta paga dei lavoratori.
Così l’istituzione di Fondi di Previdenza, lungi dall’essere una tutela del welfare, potrebbe risultare solo un’operazione diretta ai movimenti dei soli mercati finanziari.
Un’operazione, dunque, si riuscita, ma con il malato comunque morto!
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Solidarietà del cessionario d’azienda con il cedente per gli obblighi non prescritti nei confronti del lavoratore
Con la sentenza n. 21565/2014 emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in data 13 Ottobre, la Giurispridenza di legittimità ha rinnovato il concetto di solidarietà tra cedente e cessionario d’azienda per gli obblighi non prescritti del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.
La Cassazione ha evidenziato come a norma dell’art. 2112 cod. civ. il cessionario debba farsi carico delle obbligazioni che il cedente (e datore di lavoro) aveva nei confronti del lavoratore non prescritti, giusta applicazione della norma citata.
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UE: dal 2017 scambio automatico dei dati bancari
Parte la nuova strategia dell’UE nella lotta all’evasione fiscale: dal 2017, se la notizia verrà confermata, potrebbe diventare operativo lo scambio automatico dei dati bancari.
Questo quanto trapela in previsione dell’Ecofin, in programma per il 14 Ottobre in Lussemburgo e all’interno del quale dovrebbe essere siglato il protocollo che prevede l’attuazione del meccanismo automatico di scambio dati.
Scambio dati al quale anche la Svizzera non rimarrebbe estranea, visto che ha già annunciato la propria disponibilità ad una collaborazione con i partner europei.
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FMI: la partecipazione della Fondazioni nelle banche italiane è da ridimensionare.
La partecipazione della Fondazioni nelle banche italiane è da ridimensionare.
Qusto sostanzialmente il monito lanciato dal FMI che, a seguito di uno studio sulle governante bancarie, ha potuto affermare come in Italia gli istituti di credito “hanno ancora molta strada da fare“.
Pur riconoscendo il ruolo fondamentale che le Fondazioni hanno avuto nello sviluppo e nell’ammodernamento dei sistemi bancari, in quanto come azioniste di lungo tempo, hanno conferito stabilità agli assetti di governante degli istituti, oggi l’FMI richiama l’attenzione sulla necessità di uscire orma da un sistema i cui pregi appaiono sorpassati dai limiti e dai vincoli nei quali oggi le Fondazioni blindano il sistema bancario.
Il rischio per le banche di essere esposte a sistemi di concentrazione di interessi e alla influenza della politica, rende condizionata “la composizione delle parti che prendono le decisioni e l’attività delle banche”.
A questa posizione dell’FMI ha reagito l’ACRI, ricordando come non è il sistema bancario italiano ad avere bisogno di moniti, ma forse ci si dovrebbe concentrare sul territorio tedesco dove un istituto tedesco di piccole dimensioni su due non ricadrebbe sotto il controllo della BCE.
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