Con il Tfr in busta paga, quale destino per i fondi previdenziali?

E’ cauto, ma accorto il rilievo che l’ex Ministro Treu ( oggi Commissario Inps) ha svolto in merito alle negative ripercussioni che il TFR in busta paga potrebbe avere sulla previdenza integrativa.

Alla luce di questi timori si richiamano riflessioni più accorte sul sistema della previdenza integrativa che, appena nato, rischia di collassare se non verranno poste misure di sostegno che compensino le carenze derivanti dal mancato afflusso del Tfr, se questo finirà nella busta paga dei lavoratori.

Così l’istituzione di Fondi di Previdenza, lungi dall’essere una tutela del welfare, potrebbe risultare solo un’operazione diretta ai movimenti dei soli mercati finanziari.

Un’operazione, dunque, si riuscita, ma con il malato comunque morto!

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Licenziamento illegittimo: le Sezioni Unite si pronunciano sugli obblighi previdenziali e contributivi a carico del datore di lavoro

In ipotesi di licenziamento illegittimo, ove sia stata disposta la reintegra del lavoratore per declaratoria di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva solo nell’ipotesi di reintegra per licenziamento nullo, in quanto tale licenziamento è come se non avesse mai avuto luogo e -pertanto- non ha interrotto gli obblighi contributivi e previdenziali in capo al datore di lavoro che, del relativo mancato pagamento, è dunque sanzionabile civilmente.
Mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
Corte di Cassazione a S.U. Sentenza n. 19665 del 18/09/2014
La sentenza è consultabile su Corte di Cassazione

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