IVAFE : la nuova normativa in vigore

IVAFE – Imposta sul valore per i prodotti finanziari all’estero

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.

La legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161), ha determinato in questo modo l’oggetto del tributo ed è in vigore dal 25 novembre 2014. Precedentemente, il riferimento era costituito dalle “attività finanziarie detenute all’estero”.

– L’Agenzia delle Entrate indica i parametri per la base imponibile e le aliquote.

L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all’1 per mille annuo per il 2012, all’1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014. 

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso.

Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

-L’Agenzia delle Entrate indica i parametri per versamento e dichiarazione

Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
  • “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati, a partire dal 2014, nel quadro RW. Precedentemente, il contribuente era chiamato a compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.

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Licenziamento illegittimo: le Sezioni Unite si pronunciano sugli obblighi previdenziali e contributivi a carico del datore di lavoro

In ipotesi di licenziamento illegittimo, ove sia stata disposta la reintegra del lavoratore per declaratoria di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva solo nell’ipotesi di reintegra per licenziamento nullo, in quanto tale licenziamento è come se non avesse mai avuto luogo e -pertanto- non ha interrotto gli obblighi contributivi e previdenziali in capo al datore di lavoro che, del relativo mancato pagamento, è dunque sanzionabile civilmente.
Mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
Corte di Cassazione a S.U. Sentenza n. 19665 del 18/09/2014
La sentenza è consultabile su Corte di Cassazione

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Ritardi Aerei e risarcimenti: la Corte di Giustizia Europea si pronuncia sulla nozione di orario di arrivo

La Sentenza 4 settembre 2014, causa C-452/13della Corte di Giustizia Europea ha risolto una questione pregiudiziale al fine di stabilire il tempo esatto del ritardo aereo: nozione questa fondamentale per definire i ritardi ai fini della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 261/2004 al suo art. 7.

L’orario di Arrivo secondo la Corte “ corrisponde al momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo“.

Per la Corte il discrimen è dato dal momento in cui termina la costrizione del passeggero che non gli permette di occuparsi delle sue attività ordinarie e poiché la situazione di impossibilità del passeggero ad occuparsi delle proprie attività “non cambia sostanzialmente né quando le ruote del loro aeromobile toccano la pista di atterraggio dell’aeroporto di destinazione, né quando tale aeromobile raggiunge la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento, né quando sono posizionati i freni a ceppi, dato che i passeggeri continuano ad essere soggetti, nello spazio in cui si trovano, a diverse costrizioni“. 

Pertanto l’”orario di arrivo effettivo”, secondo l’interpretazione derivante dalla Sentenza e che avrà valore in tutta l’Unione Europea è quello in cui gli stessi – abbandonando lo stato di costrizione proprio del volo- sono autorizzati a lasciare il velivolo, ritornando alle loro attività abituali

Fonte: dirittoturismo.com