Quando la comunicazione ex art. 36bis del Dpr 600/73 non arriva, la cartella è salva, ma non si applicano le sanzioni

Questa la decisione emessa da una sezione della CTP di Roma che, conformandosi all’orientamento in materia, ha ritenuto valida la cartella esattoriale, pur in mancanza della ricezione, da parte del contribuente, della comunicazione ex art. 36bis Dpr 600/73, riducendo però le sanzioni in cartella applicate per omesso adempimento a seguito della comunicazione predetta.
Sanzioni che nel caso di adempimento a seguito della sola comunicazione sono pari al 10%, elevandosi al 30% in caso di somme iscritte a ruolo in cartella.
L’orientamento dei Giudici Tributari è stato quello di ritenere non necessaria ai fini dell validità della cartella la preventiva comunicazione di irregolarità, la quale non va intesa come atto prodromico alla iscrizione a ruolo, ma come semplice informativa di elementi che il contribuente già conosce e può ben verificare tramite il confronto tra il dichiarato ed il corrisposto al fisco.
Sono invece state ridotte le sanzioni in quanto si è giustamente valutato che non può farsi ricadere sul contribuente una inefficienza del sistema, applicando direttamente sanzioni al 30%, anziché al 10%.

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IVAFE : la nuova normativa in vigore

IVAFE – Imposta sul valore per i prodotti finanziari all’estero

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.

La legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161), ha determinato in questo modo l’oggetto del tributo ed è in vigore dal 25 novembre 2014. Precedentemente, il riferimento era costituito dalle “attività finanziarie detenute all’estero”.

– L’Agenzia delle Entrate indica i parametri per la base imponibile e le aliquote.

L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all’1 per mille annuo per il 2012, all’1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014. 

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso.

Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

-L’Agenzia delle Entrate indica i parametri per versamento e dichiarazione

Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
  • “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati, a partire dal 2014, nel quadro RW. Precedentemente, il contribuente era chiamato a compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.

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UE: dal 2017 scambio automatico dei dati bancari

Parte la nuova strategia dell’UE nella lotta all’evasione fiscale: dal 2017, se la notizia verrà confermata, potrebbe diventare operativo lo scambio automatico dei dati bancari.
Questo quanto trapela in previsione dell’Ecofin, in programma per il 14 Ottobre in Lussemburgo e all’interno del quale dovrebbe essere siglato il protocollo che prevede l’attuazione del meccanismo automatico di scambio dati.
Scambio dati al quale anche la Svizzera non rimarrebbe estranea, visto che ha già annunciato la propria disponibilità ad una collaborazione con i partner europei.

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FMI: la partecipazione della Fondazioni nelle banche italiane è da ridimensionare.

La partecipazione della Fondazioni nelle banche italiane è da ridimensionare.
Qusto sostanzialmente il monito lanciato dal FMI che, a seguito di uno studio sulle governante bancarie, ha potuto affermare come in Italia gli istituti di credito “hanno ancora molta strada da fare“.
Pur riconoscendo il ruolo fondamentale che le Fondazioni hanno avuto nello sviluppo e nell’ammodernamento dei sistemi bancari, in quanto come azioniste di lungo tempo, hanno conferito stabilità agli assetti di governante degli istituti, oggi l’FMI richiama l’attenzione sulla necessità di uscire orma da un sistema i cui pregi appaiono sorpassati dai limiti e dai vincoli nei quali oggi le Fondazioni blindano il sistema bancario.
Il rischio per le banche di essere esposte a sistemi di concentrazione di interessi e alla influenza della politica, rende condizionata “la composizione delle parti che prendono le decisioni e l’attività delle banche”.
A questa posizione dell’FMI ha reagito l’ACRI, ricordando come non è il sistema bancario italiano ad avere bisogno di moniti, ma forse ci si dovrebbe concentrare sul territorio tedesco dove un istituto tedesco di piccole dimensioni su due non ricadrebbe sotto il controllo della BCE.

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