Quando la comunicazione ex art. 36bis del Dpr 600/73 non arriva, la cartella è salva, ma non si applicano le sanzioni

Questa la decisione emessa da una sezione della CTP di Roma che, conformandosi all’orientamento in materia, ha ritenuto valida la cartella esattoriale, pur in mancanza della ricezione, da parte del contribuente, della comunicazione ex art. 36bis Dpr 600/73, riducendo però le sanzioni in cartella applicate per omesso adempimento a seguito della comunicazione predetta.
Sanzioni che nel caso di adempimento a seguito della sola comunicazione sono pari al 10%, elevandosi al 30% in caso di somme iscritte a ruolo in cartella.
L’orientamento dei Giudici Tributari è stato quello di ritenere non necessaria ai fini dell validità della cartella la preventiva comunicazione di irregolarità, la quale non va intesa come atto prodromico alla iscrizione a ruolo, ma come semplice informativa di elementi che il contribuente già conosce e può ben verificare tramite il confronto tra il dichiarato ed il corrisposto al fisco.
Sono invece state ridotte le sanzioni in quanto si è giustamente valutato che non può farsi ricadere sul contribuente una inefficienza del sistema, applicando direttamente sanzioni al 30%, anziché al 10%.

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