Emendamento del Governo alla Legge di Stabilità per abbattere alcuni dei tanti privilegi della Legge Fornero

La Commissione Bilancio è chiamata a votare un emendamento presentato dal Governo alla Legge di Stabilità che, se approvato, servirà a sanare uno dei tanti privilegi introdotti dalla Legge Fornero per i soliti noti.

Ad oggi la riforma Fornero permette solo ad alcune categorie (ad esempio dirigenti, magistrati e docenti universitari) di restare al lavoro oltre il limite della pensione di anzianità maturando i requisiti per incassare un assegno anche superiore all’ultimo stipendio. Se l’emendamento dovesse passare, cancellerebbe questa possibilità, sancendo che “l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato” con le regole precedenti alla riforma Fornero. In questo modo il Governo limiterebbe l’assegno all’80% dell’ultimo stipendio per queste categorie. La previsione normativa, se introdotta, non avrebbe però efficacia retroattiva in quanto dovrebbe quindi applicarsi solo alle pensioni erogate a partire dal primo gennaio 2015, giorno di entrata in vigore della manovra.

E’ all’esame anche un secondo emendamento che eliminerebbe  le penalizzazioni che la Riforma Fornero prevede per chi va in pensione prima di aver compiuto i 62 anni, pur avendo maturato i requisiti contributivi. Anche in questo caso il beneficio sarebbe operativo dal primo gennaio 2015 e sarebbe valido soltanto per i soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva “entro il 31 dicembre 2017“.

Restano però ancora da sciogliere per Governo e maggioranza i nodi principali: la riformulazione dei tagli da 4 miliardi alle Regioni, la tassazione dei fondi pensione e l’introduzione di una imposta unica comunale.  Per questi aspetti si rimanda tutto all’esame del Senato.

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IVAFE : la nuova normativa in vigore

IVAFE – Imposta sul valore per i prodotti finanziari all’estero

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’Ivafe.

La legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161), ha determinato in questo modo l’oggetto del tributo ed è in vigore dal 25 novembre 2014. Precedentemente, il riferimento era costituito dalle “attività finanziarie detenute all’estero”.

– L’Agenzia delle Entrate indica i parametri per la base imponibile e le aliquote.

L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari all’1 per mille annuo per il 2012, all’1,5 per mille per il 2013, e al 2 per mille a decorrere dal 2014. 

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero.L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato rilevato al termine del periodo di possesso.

Dall’imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

-L’Agenzia delle Entrate indica i parametri per versamento e dichiarazione

Il pagamento dell’Ivafe segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • “4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”
  • “4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”
  • “4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero vanno indicati, a partire dal 2014, nel quadro RW. Precedentemente, il contribuente era chiamato a compilare la Sezione XV B del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta.

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Gli incentivi fiscali previsti per la negoziazione assistita richiedono copertura fiscale? Ipotizzato nuovo aumento del contributo unificato

In Italia la Giustizia è sempre più per ricchi.

Previsto ancor un aumento del contributo unificato per trovare la copertura agli incentivi fiscali che si vorrebbero inserire per incentivare la negoziazione assistita.

Questo quanto sarebbe allo studio della  nuova ed ennesima riforma della Giustizia.

Così l’incentivo fiscale -promesso come una agevolazione per il cittadino- in realtà si tradurrà ancora una volta in un sacrificio per il cittadino medesimo.

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