La Corte di Giustizia Europea applica ai rapporti tra avvocato e cliente le regole UE a tutela dei consumatori

Principio espresso: le clausole negoziate per un uso generalizzato, non contenedo informazioni riservate del cliente, sono soggette alla tutela che la direttiva comunitaria 93/13 riserva ai consumatori con le regole contro gli abusi del mercato.
Con la Sentenza n. C537/13 Sezione Nona depositata il 15 gennaio, la Corte di Giustizia Ue introduce questo nuovo orientamento affermando che la direttiva comunitaria 93/13/CEE del Consiglio Europeo, e concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, va applicata anche ai contratti standard dei servizi di assistenza legale stipulati da un avvocato per l’assistenza di una persona fisica che agisca per la tutela di diritti di natura personale e non nell’esercizio della propria attività professionale.
La Corte pone l’accento sull’elemento della buona fede nella regolazione degli interessi in causa i quali vanno valutati tenendo conto delle rispettive posizioni di forza delle parti. In questo senso il professionista può soddisfare il requisito della buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte.
Continua la Corte con l’affermare come:” (…) escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 i numerosi contratti stipulati dai   con le persone che esercitano libere professioni, che si caratterizzano per l’indipendenza e gli obblighi deontologici ai quali tali prestatori sono soggetti, priverebbe l’insieme di tali della tutela accordata da detta direttiva.” Infatti: “Le clausole contrattuali che sono state oggetto di negoziato individuale, segnatamente quelle che sono predisposte per un utilizzo generalizzato, non contengono, in quanto tali, informazioni personalizzate relative ai clienti degli avvocati la cui rivelazione potrebbe minacciare il segreto della professione di avvocato. E’ ben vero che la formulazione specifica di una clausola contrattuale, in particolare quella vertente sulle modalità degli onorari dell’avvocato, potrebbe eventualmente rivelare, perlomeno incidentalmente, taluni aspetti dei rapporti tra l’avvocato e il suo cliente che dovrebbero restare segreti. Una clausola del genere, tuttavia, sarebbe negoziata individualmente e, di conseguenza,(..) sarebbe sottratta all’applicazione della direttiva 93/13.” Pertanto la Corte conclude con l’affermare che:” Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai contratti standard di servizi di assistenza legale, come quelli di cui al procedimento principale, stipulati da un avvocato con una persona fisica che non agisce per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale“.

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...