Ritardi Aerei e risarcimenti: la Corte di Giustizia Europea si pronuncia sulla nozione di orario di arrivo

La Sentenza 4 settembre 2014, causa C-452/13della Corte di Giustizia Europea ha risolto una questione pregiudiziale al fine di stabilire il tempo esatto del ritardo aereo: nozione questa fondamentale per definire i ritardi ai fini della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 261/2004 al suo art. 7.

L’orario di Arrivo secondo la Corte “ corrisponde al momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo“.

Per la Corte il discrimen è dato dal momento in cui termina la costrizione del passeggero che non gli permette di occuparsi delle sue attività ordinarie e poiché la situazione di impossibilità del passeggero ad occuparsi delle proprie attività “non cambia sostanzialmente né quando le ruote del loro aeromobile toccano la pista di atterraggio dell’aeroporto di destinazione, né quando tale aeromobile raggiunge la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento, né quando sono posizionati i freni a ceppi, dato che i passeggeri continuano ad essere soggetti, nello spazio in cui si trovano, a diverse costrizioni“. 

Pertanto l’”orario di arrivo effettivo”, secondo l’interpretazione derivante dalla Sentenza e che avrà valore in tutta l’Unione Europea è quello in cui gli stessi – abbandonando lo stato di costrizione proprio del volo- sono autorizzati a lasciare il velivolo, ritornando alle loro attività abituali

Fonte: dirittoturismo.com

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