Licenziamento illegittimo: le Sezioni Unite si pronunciano sugli obblighi previdenziali e contributivi a carico del datore di lavoro

In ipotesi di licenziamento illegittimo, ove sia stata disposta la reintegra del lavoratore per declaratoria di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva solo nell’ipotesi di reintegra per licenziamento nullo, in quanto tale licenziamento è come se non avesse mai avuto luogo e -pertanto- non ha interrotto gli obblighi contributivi e previdenziali in capo al datore di lavoro che, del relativo mancato pagamento, è dunque sanzionabile civilmente.
Mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
Corte di Cassazione a S.U. Sentenza n. 19665 del 18/09/2014
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