Solidarietà del cessionario d’azienda con il cedente per gli obblighi non prescritti nei confronti del lavoratore

Con la sentenza n. 21565/2014 emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in data 13 Ottobre, la Giurispridenza di legittimità ha rinnovato il concetto di solidarietà tra cedente e cessionario d’azienda per gli obblighi non prescritti del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

La Cassazione ha evidenziato come  a norma dell’art. 2112 cod. civ. il cessionario debba farsi carico delle obbligazioni che il cedente (e datore di lavoro) aveva nei confronti del lavoratore non prescritti, giusta applicazione della norma citata.

 

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Licenziamento illegittimo: le Sezioni Unite si pronunciano sugli obblighi previdenziali e contributivi a carico del datore di lavoro

In ipotesi di licenziamento illegittimo, ove sia stata disposta la reintegra del lavoratore per declaratoria di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva solo nell’ipotesi di reintegra per licenziamento nullo, in quanto tale licenziamento è come se non avesse mai avuto luogo e -pertanto- non ha interrotto gli obblighi contributivi e previdenziali in capo al datore di lavoro che, del relativo mancato pagamento, è dunque sanzionabile civilmente.
Mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
Corte di Cassazione a S.U. Sentenza n. 19665 del 18/09/2014
La sentenza è consultabile su Corte di Cassazione

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