Solidarietà del cessionario d’azienda con il cedente per gli obblighi non prescritti nei confronti del lavoratore

Con la sentenza n. 21565/2014 emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in data 13 Ottobre, la Giurispridenza di legittimità ha rinnovato il concetto di solidarietà tra cedente e cessionario d’azienda per gli obblighi non prescritti del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

La Cassazione ha evidenziato come  a norma dell’art. 2112 cod. civ. il cessionario debba farsi carico delle obbligazioni che il cedente (e datore di lavoro) aveva nei confronti del lavoratore non prescritti, giusta applicazione della norma citata.

 

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