Il Tribunale di Milano tutela Cuba ed il suo rum

Nel giudizio tra due case produttrici di rum (parte attrice cubana e parte convenuta dominicana)  e le relative distributrici italiane, il Tribunale di Milano -Sezione specializzata in materia di impresa- chiamato a decidere in tema di segni distintivi e tutela della indicazione geografica, ha affermato che la tutela dell’indicazione geografica è finalizzata tanto a garantire specifiche qualità del prodotto, quanto a proteggere tutte le potenzialità evocative veicolate dal suo uso, sicché appare sufficiente che il bene non provenga da quel territorio per determinarne la violazione, indipendentemente dalla sua pari o financo superiore qualità;
Pertanto anche se il rum non è un prodotto esclusivo dell’isola di Cuba, il riferimento a Cuba in relazione a tale prodotto veicola suggestioni emozionali e comunicative oltre che la qualità propria del prodotto stesso; ciò per effetto della combinazione di fattori naturali ed umani (il pregio della canna da zucchero cubana, l’ esperienza dei “maestri roneros”, le particolari tecniche d’invecchiamento) e delle campagne pubblicitarie delle stesse attrici, che avrebbero peraltro contribuito al fenomeno sociale dei cocktail a base di rum cubano, ricollegati all’immagine sensuale ed esotica dall’isola caraibica; peraltro, secondo un sondaggio prodotto dalle attrici, una percentuale rilevante di consumatori riterrebbe che la provenienza da Cuba di un rum ne costituisca un pregio rilevante ai fini della scelta di acquisto;
•ciò detto, le condotte delle convenute sarebbero state “univocamente indirizzate” a suggerire ai consumatori che il rum M. fosse originario di Cuba, ai fini di un accreditamento di massa del prodotto; particolarmente ingannevole sarebbe stata l’espressione “Espiritu de Cuba”/”The Spirit of Cuba”, usata anche nella campagna promozionale in associazione ad immagini di Cuba;
•con riguardo alle altre utilizzazioni del termine “Cuba” nelle etichette e nelle bottiglie, le convenute avrebbero assegnato una rilevanza grafica e dimensionale al termine “Cuba” del tutto sproporzionata, posizionandolo al centro del collo della bottiglia ed evidenziandolo ulteriormente con una cerchiatura, con l’effetto di trasformarlo nell’unico riferimento percepibile dal consumatore; persino la dicitura “formula original de Cuba”, in sé veridica, presentando il termine “Cuba” in colori più evidenti ed attraenti (oro) e, soprattutto, dimensioni sproporzionate rispetto al resto dell’indicazione, avrebbe finito con il veicolare il significato inveritiero del luogo di attuale produzione.
Il Tribunale ha quindi inibito alle convenute l’uso dell’espressione “Espiritu de Cuba” sia nella campagna promozionale che impressa sul vetro o sulla confezione della bottiglia, nonché l’utilizzazione del termine Cuba con rilevanza grafica e dimensionale sproporzionata.
Fonte:www.diritto24.ilsole24ore.com

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