FMI: la partecipazione della Fondazioni nelle banche italiane è da ridimensionare.

La partecipazione della Fondazioni nelle banche italiane è da ridimensionare.
Qusto sostanzialmente il monito lanciato dal FMI che, a seguito di uno studio sulle governante bancarie, ha potuto affermare come in Italia gli istituti di credito “hanno ancora molta strada da fare“.
Pur riconoscendo il ruolo fondamentale che le Fondazioni hanno avuto nello sviluppo e nell’ammodernamento dei sistemi bancari, in quanto come azioniste di lungo tempo, hanno conferito stabilità agli assetti di governante degli istituti, oggi l’FMI richiama l’attenzione sulla necessità di uscire orma da un sistema i cui pregi appaiono sorpassati dai limiti e dai vincoli nei quali oggi le Fondazioni blindano il sistema bancario.
Il rischio per le banche di essere esposte a sistemi di concentrazione di interessi e alla influenza della politica, rende condizionata “la composizione delle parti che prendono le decisioni e l’attività delle banche”.
A questa posizione dell’FMI ha reagito l’ACRI, ricordando come non è il sistema bancario italiano ad avere bisogno di moniti, ma forse ci si dovrebbe concentrare sul territorio tedesco dove un istituto tedesco di piccole dimensioni su due non ricadrebbe sotto il controllo della BCE.

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Licenziamento illegittimo: le Sezioni Unite si pronunciano sugli obblighi previdenziali e contributivi a carico del datore di lavoro

In ipotesi di licenziamento illegittimo, ove sia stata disposta la reintegra del lavoratore per declaratoria di licenziamento nullo o inefficace, il datore di lavoro è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva solo nell’ipotesi di reintegra per licenziamento nullo, in quanto tale licenziamento è come se non avesse mai avuto luogo e -pertanto- non ha interrotto gli obblighi contributivi e previdenziali in capo al datore di lavoro che, del relativo mancato pagamento, è dunque sanzionabile civilmente.
Mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
Corte di Cassazione a S.U. Sentenza n. 19665 del 18/09/2014
La sentenza è consultabile su Corte di Cassazione

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Ritardi Aerei e risarcimenti: la Corte di Giustizia Europea si pronuncia sulla nozione di orario di arrivo

La Sentenza 4 settembre 2014, causa C-452/13della Corte di Giustizia Europea ha risolto una questione pregiudiziale al fine di stabilire il tempo esatto del ritardo aereo: nozione questa fondamentale per definire i ritardi ai fini della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento CE n. 261/2004 al suo art. 7.

L’orario di Arrivo secondo la Corte “ corrisponde al momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo“.

Per la Corte il discrimen è dato dal momento in cui termina la costrizione del passeggero che non gli permette di occuparsi delle sue attività ordinarie e poiché la situazione di impossibilità del passeggero ad occuparsi delle proprie attività “non cambia sostanzialmente né quando le ruote del loro aeromobile toccano la pista di atterraggio dell’aeroporto di destinazione, né quando tale aeromobile raggiunge la posizione di parcheggio e sono azionati i freni di stazionamento, né quando sono posizionati i freni a ceppi, dato che i passeggeri continuano ad essere soggetti, nello spazio in cui si trovano, a diverse costrizioni“. 

Pertanto l’”orario di arrivo effettivo”, secondo l’interpretazione derivante dalla Sentenza e che avrà valore in tutta l’Unione Europea è quello in cui gli stessi – abbandonando lo stato di costrizione proprio del volo- sono autorizzati a lasciare il velivolo, ritornando alle loro attività abituali

Fonte: dirittoturismo.com